09/11/2019 - 11/11/2019 - UFFICI CHIUSI PER FESTA PATRONALE
28/10/2019 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - COLLOQUI DI SELEZIONE
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UNIONE CIVILE
L’Ufficiale dello stato civile eseguirà, entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale, tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti.
Dalla formale comunicazione alle parti di chiusura delle verifiche da parte dell’Ufficiale dello stato civile, ed entro i successivi 180 giorni, potrà essere costituita l’unione civile.
Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia
deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del
proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel
paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti
emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire
di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo
tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se
diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità
anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).
Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la
possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1
c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo
i criteri individuati dall'art. 32 ter, c. 4, L. 218/1995. In mancanza di diversa
convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla
modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di
forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni
patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.
Procedura
Il procedimento si compone di tre fasi:
1) compilazione della richiesta di costituzione dell'unione;
2) verbale di costituzione dell'Unione civile (su appuntamento);
3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell'unione.
Fase
1
Dovrà essere compilato il modulo pubblicato in fondo alla pagina che, previo
contatto con l'Ufficio, andrà consegnato, unitamente ai documenti di identità
delle parti, presso l'Ufficio di Stato Civile
L'Ufficio di Stato Civile, successivamente, comunicherà agli interessati la
data di ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell'Unione Civile.
Le parti presentano all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune di loro
scelta la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando i
propri dati anagrafici, la residenza, l'inesistenza di impedimenti oggettivi o
soggettivi all'unione e allegando i documenti di riconoscimento.
Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla
costituzione di unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio
paese di origine (normalmente i Consolati).
Fase 2
Nel giorno fissato le parti sottoscriveranno davanti all'Ufficiale di Stato
Civile un verbale di richiesta di costituzione.
L'Ufficiale di Stato Civile, nel termine di 30 giorni, procede all'acquisizione
dei documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.
L'unione dovrà essere costituita entro 180 giorni dal termine degli
accertamenti esperiti.
Fase 3
La dichiarazione costitutiva dell'unione civile deve essere resa nel giorno
concordato davanti all'Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due
testimoni.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Link
RICHIESTA COSTITUZIONE UNIONE CIVILE
ASSUNZIONE INCARICO INTERPRETE
Le principali norme di riferimento sono: