Comune di Pasturana - portale istituzionale

Certificati anagrafici

Ufficio collegato: Ufficio demografico

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183

SI RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA

Che dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con la PA, i certificati saranno completamente eliminati e sostituiti dalle autocertificazioni, mentre le certificazioni rilasciate dalla PA resteranno valide solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ASL, Inps, Prefettura, Scuole,ecc.) e con i privati gestori di pubblici servizi (RAI, Enel, ecc.) tutti i certificati sono sostituiti da:

  • Modello di autocertificazione;
  • Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eredi con testamento;
  • Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eredi senza testamento.

I CERTIFICATI NEI RAPPORTI FRA PRIVATI

  • L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
  • Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (ad eccezione delle notizie concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio) può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.

Il certificato anagrafico non contiene, per ragioni legate alla riservatezza personale, né l’indicazione dei gradi di parentela (ad eccezione del certificato di stato di famiglia rilasciato per l’erogazione di assegni familiari), né le informazioni relative allo stato civile dei membri della famiglia.

CHI PUÒ RICHIEDERE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

L’interessato può sempre richiedere certificazioni riguardanti sé stesso e la propria famiglia, presentandosi allo Sportello ed esibendo un documento di identità.
Chiunque altro ne abbia interesse (persone fisiche o giuridiche) può parimenti chiedere la certificazione anagrafica necessaria per il perseguimento dei propri interessi e relativa a terze persone, purchè provveda alla compilazione dell’apposita RICHIESTA indicante le motivazioni ed allegando copia di un valido documento di identità.

VALIDITA’ DEI CERTIFICATI

I certificati anagrafici hanno validità 6 mesi dalla data del rilascio; i certificati di Stato Civile che contengono dati non soggetti a variazioni hanno validità illimitata.

CERTIFICATI DA PRODURRE ALL’ESTERO

Se il certificato deve essere consegnato all’estero, se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la firma del dipendente comunale deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell’apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura.

COSTO

Per certificati esenti da bollo: euro 0,26 per diritti di segreteria.
Per certificati in bollo: euro 16,00 più euro 0,52 per diritti di segreteria.

CASI DI ESENZIONE

I certificati sono in bollo tranne nei casi di esenzione previsti dalla normativa vigente (D.P.R. n.642 del 26 ottobre 1972; Art. 19 lg. 74/1987; Art. 82 lg. 184/1983, art. 18 comma 1 DPR 115/2002).

I casi di esenzione riguardano certificati/estratti richiesti per i seguenti usi:

  • Certificati ed estratti di stato civile (nascita, decesso, matrimonio)
  • Cause di scioglimento del matrimonio
  • Società sportive
  • Adozione e affido minori
  • ONLUS e associazioni di volontariato
  • Patrocinio a spese dello Stato
  • Procedimenti penali
  • Separazione legale – Sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999
  • Procedure per recupero crediti professionali per difensori d’ufficio
  • Notifica atti giudiziari art. 18 comma 1 DPR 115/2002

Modulistica collegata

Ultima modifica: 7 Febbraio 2020 alle 14:21
Non hai trovato quel che cerchi? Contattaci
torna all'inizio del contenuto