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Cittadinanza

Ufficio collegato: Ufficio demografico

La cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato, e non è da confondersi con la Nazionalità che è il senso di appartenenza ad una nazione per lingua, cultura, tradizione, religione, storia. La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l’ordinamento giuridico dell’Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

Cittadinanza italiana acquistata con Decreto prefettizio

  1. per matrimonio con un cittadino italiano
    • il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio:
      • risieda legalmente in Italia da almeno 2 anni
        oppure
      • risieda all’estero da almeno 3 anni se, al momento della concessione della cittadinanza italiana, non vi siano divorzio o separazione dei coniugi
  1. per residenza (NATURALIZZAZIONE)
    • il cittadino dell’Unione europea, dopo quattro anni di residenza in Italia
    • il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia
    • il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica e vi risiede legalmente da almeno tre anni
    • una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia
  1. per adozione
    • il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo cinque anni di residenza successivi all’adozione.

Le istanze per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio e per residenza (naturalizzazione) vanno presentate al Prefetto ovvero all’Autorità Consolare Italiana nel caso di residenza all’estero.

Una volta che l’interessato ha il decreto di concessione con sé, deve presentarsi al Comune di residenza per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana. La formula da pronunciare è: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato“. Si rammenta che se l’interessato non presta il giuramento entro 6 mesi dalla data di notifica, il decreto di concessione della cittadinanza non ha nessun effetto. Ciò vuol dire che decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza, producendo nuovamente tutta la documentazione, anche quella proveniente dall’estero. La cittadinanza ha effetto dal giorno successivo al giuramento.

Documenti da presentare:

  • Decreto in originale
  • Ricevuta di notifica della Prefettura e una sua fotocopia
  • Documento di identità e una sua fotocopia
  • Permesso di soggiorno e una sua fotocopia

 

Cittadinanza a seguito di attestazione del Sindaco per figli minori conviventi con il genitore che ha giurato

A seguito del giuramento, anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani previa attestazione del Sindaco. L’Ufficio di Stato Civile procede a verificare la condizione di convivenza. Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.

Dichiarazione di elezione di cittadinanza dei diciottenni nati in Italia (Attestazione del Sindaco)

La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da  genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.

E’ possibile rendere la “dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana” se si possiedono i seguenti requisiti:

  • nascita in Italia da genitori stranieri;
  • residenza legale in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni;
  • possesso di un titolo di soggiorno;
  • iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza.

E’ importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all’art.33 della Legg 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.
In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.
Inoltre sempre in base all’art 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es.certificati medici, scolastici..).

La presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di 200 euro.

Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un’altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.

Cittadinanza Iure Sanguinis

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.  La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino).  E’ il caso dei Paesi americani e dell’Australia.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza. Una volta iscritto all’anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari.
Se la persona risiede all’estero è l’Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa.

Documenti da presentare:

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
  2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (certificato di non naturalizzazione);
  6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
  7. certificato di residenza.
  8. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all’estero, avrà un timbro d’ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all’Italia.  Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l’Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all’arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.

I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5 devono essere tradotti e legalizzati, e devono riguardare di tutta “la catena”:  dall’avo, cioè il parente partito dall’Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ( “di morte” ovviamente solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l’avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un’eventuale naturalizzazione di un altro membro della “catena” o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso. I certificati di cui al punto 6 e 7 sono acquisiti dall’ufficio.

Atti con l’Argentina. L’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra parte che li ha rilasciati. Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell’Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961)

Ultima modifica: 7 Febbraio 2020 alle 14:28
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