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Separazione e divorzio

Ufficio collegato: Ufficio demografico

Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all’ufficiale di stato civile

L’articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell’accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile a partire dall’11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all’ufficiale di stato civile  di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco,  dichiarano  di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione  e di divorzio dei giudici.

Condizioni. Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Pasturana, tutti e due o almeno uno dei due
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Pasturana
  • oppure, se sposati all’estero, abbiano trascritto a Pasturana l’atto di matrimonio
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti (La circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell’Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi)

Con la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non  è competente  a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti  patti.

TERMINI: In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all’ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

Documentazione  da presentare

  • Per la separazione: documento di identità dei coniugi e AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AI FIGLI e MODELLO PER LA DEFINIZIONE DELL’ACCORDO.
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi,  AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AI FIGLI e MODELLO PER LA DEFINIZIONE DELL’ACCORDO.e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Conferma dell’accordo. Per dare validità all’accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all’ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell’atto) per  confermarlo. L’ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi  a questo appuntamento  rende invalido l’accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l’accordo.
Costo.

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

Modifica degli accordi. E’ possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,  modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)

L’articolo 6 della legge 162/2014  prevede  anche l’istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o  di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tali convenzioni  possono essere stipulate in presenza di figli minori  o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L’accordo  può contenere  patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad  avvocati di loro fiducia .

Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all’Ufficio di Stato Civile
L’invio all’Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno  prestato assistenza ai coniugi. La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell’Interno ha previsto la possibilità dell’invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.

Competenza
L’Ufficio di stato civile del Comune di  Pasturana è competente a ricevere la convenzione se:

– è il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili

– è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all’estero.

Forma della convenzione e tempi
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
L’avvocato  deve inviare la convenzione  entro 10 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
In caso di ritardo l’ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l’accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.

Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all’Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale,  e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell’Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l’Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Modifiche  delle condizioni di separazione  o di divorzio. I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa  dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all’Ufficio di Stato Civile del modello destinato all’Istat per la raccolta dei dati

Gli avvocati con la medesima pec di invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all’Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall’ Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.
Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (d.lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 17 n protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015 ).
I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.

Ultima modifica: 7 Febbraio 2020 alle 14:40
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