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Unione civile

Ufficio collegato: Ufficio demografico

La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza.

L’Ufficiale dello stato civile eseguirà, entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale, tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti.

Dalla formale comunicazione alle parti di chiusura delle verifiche da parte dell’Ufficiale dello stato civile, ed entro i successivi 180 giorni, potrà essere costituita l’unione civile.

Chi può costituire un’Unione Civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

    • non essere  sposati o parti di altra Unione Civile
    • non essere interdetti  per infermità di mente (art.85 c.c.)
    • non devono sussistere tra le parti  rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
    • nessuna delle parti deve aver conseguito  una  condanna definitiva  per omicidio consumato o tentato sul  coniuge o sulla  parte dell’Unione civile dell’altra (art. 88 c.c. )

Il cittadino straniero che vuole  costituire un’Unione Civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese,  dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all’Unione Civile.
Ai sensi degli artt. 21 e 22   del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all’estero devono essere tradotti e legalizzati.

Il cognome

Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall’art. 32 ter, c. 4, L. 218/1995. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Documentazione da consegnare
  • Copia fronte-retro  di un documento d’identità valido delle parti, dei testimoni e dell’eventuale interprete.
  • Modulo di dichiarazione
  • Atto di assunzione dell’incarico di interprete
  • Per i cittadini stranieri dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all’Unione Civile.

Procedura

Il procedimento si compone di tre fasi:
1) compilazione della richiesta di costituzione dell’unione;
2) verbale di costituzione dell’Unione civile (su appuntamento);
3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell’unione.

Fase 1

Dovrà essere compilato il modulo pubblicato in fondo alla pagina che, previo contatto con l’Ufficio, andrà consegnato, unitamente ai documenti di identità delle parti, presso l’Ufficio di Stato Civile

L’Ufficio di Stato Civile, successivamente, comunicherà agli interessati la data di ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell’Unione Civile.
Le parti presentano all’Ufficiale dello Stato Civile di un Comune di loro scelta la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando  i propri dati anagrafici, la residenza, l’inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all’unione e allegando i documenti di riconoscimento.
Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).

Fase 2

Nel giorno fissato le parti sottoscriveranno davanti all’Ufficiale di Stato Civile un verbale di richiesta di costituzione.
L’Ufficiale di Stato Civile, nel termine di 30 giorni, procede all’acquisizione dei documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.
L’unione dovrà essere costituita entro 180 giorni dal termine degli accertamenti esperiti.

Fase 3

La dichiarazione costitutiva dell’unione civile deve essere resa nel giorno concordato davanti all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.

Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

 

Le principali norme di riferimento sono:

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76, commi da 1 a 35;
  • DPCM 23 luglio 2016, n. 144;
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 28 luglio 2016;
  • D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5;
  • Decreto Ministeriale 27 febbraio 2017.

Modulistica collegata

Ultima modifica: 7 Febbraio 2020 alle 14:46
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