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Denuncia di nascita

Ufficio collegato: Ufficio demografico

Chi può effettuare la denuncia

  • uno dei genitori, se legittimamente coniugati
  • entrambi se non coniugati
  • il solo genitore che riconosce il figlio

Se i genitori hanno un’età inferiore ai 16 anni devono avere l’autorizzazione del giudice tutelare.

Entro quanto tempo effettuare la denuncia

  • Entro i 3 giorni successivi alla data di nascita se la denuncia è fatta direttamente in ospedale
  • Entro i 10 giorni successivi alla data di nascita se la denuncia viene fatta presso l’anagrafe di nascita o di residenza . Se il 10° giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo.

Documentazione

  • attestazione rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
  • dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria
  • documento di identità del o dei dichiaranti.

Dove

  • Anagrafe – Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita
  • Nell’ospedale dove è avvenuto il parto.
  • Nel comune di residenza dei genitori. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. E’ necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori.

L’iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre.

Scelta del doppio cognome. Sentenza della Corte Costituzionale 286/2016. Se i genitori intendono di comune accordo attribuire al neonato o alla neonata ambedue i loro cognomi (cognome materno in aggiunta al cognome paterno) possono farlo presentandosi insieme all’ufficio per fare la richiesta contestualmente alla denuncia di nascita. Senza questa specifica richiesta, al bambino o alla bambina sarà attribuito il solo cognome paterno. Si precisa che, nel caso sia un unico genitore a fare il riconoscimento al momento della denuncia di nascita il cognome attribuito sarà quello di questo genitore.

Figlio nato da genitori entrambi stranieri. Si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell’art. 24 della L. 218/1995.

Casi particolari

  • nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della registrazione della nascita, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori stranieri residenti all’estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori italiani residenti all’estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.

Modulistica collegata

Ultima modifica: 7 Febbraio 2020 alle 14:32
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