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Riconoscimento dei figli

Ufficio collegato: Ufficio demografico

La dichiarazione per il riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio può essere resa davanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio.

RICONOSCIMENTO PRENASCITA

Se la dichiarazione di riconoscimento viene fatta prima della nascita del bambino, la stessa può essere resa:
– dalla sola madre;
– dai due genitori insieme;
– dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il suo consenso.

Documenti da presentare

  • Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (Carta di identità, Passaporto o altro documento di identità equipollente).
  • Certificato medico di gravidanza, legalizzato dall’azienda sanitaria competente, con l’indicazione del tempo di gestazione e della data presunta del parto.

RICONOSCIMENTO DOPO LA NASCITA

Se la dichiarazione di riconoscimento, effettuata dopo la nascitariguarda un figlio minore di 14 anni, la stessa può essere resa:
– da uno dei genitori;
– dai due genitori insieme;
– dai due genitori in tempi diversi. In questo caso è necessario il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento. In caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente.

Se la dichiarazione di riconoscimento effettuata dopo la nascita, riguarda un figlio ultraquattordicenne, la stessa può essere resa:
– da uno dei genitori;
– dai due genitori insieme;
– dai due genitori in tempi diversi. In questo caso è necessario l’assenso del figlio stesso, quale condizione di efficacia affinchè il riconoscimento possa produrre effetti

Per poter effettuare il riconoscimento, i dichiaranti devono aver compiuto i 16 anni di età e presentare un documento d’identità valido.

Inoltre, i cittadini stranieri (in entrambi i casi), devono presentare:

  • Documento del minore da riconoscere e presenza dello stesso se il minore non risulti residente in Italia
  • Certificato di idoneità al riconoscimento, rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del Paese straniero in Italia, ai sensi dell’art. 35 della Legge 218/1995 (Diritto Internazionale Privato) e del D.P.R. 396/2000, sempre che il rinvio alla legge straniera consente l’instaurarsi del rapporto di filiazione (vedi fac-simile nella sezione Allegati e Documenti).

Note – Segnalazioni e precisazioni

Attribuzione del cognome nel caso di cittadini italiani

Il figlio riconosciuto solo dalla madre acquisisce alla nascita il cognome della stessa.

Quando il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, il figlio potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo (anteposto/posposto) o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno. Nel caso di figli minori, sull’attribuzione del cognome deciderà il Tribunale Ordinario previa presentazione di apposita istanza da parte dei genitori. Per i maggiorenni, il figlio effettua la propria scelta dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (art. 33 DPR 396/2000).

Attribuzione del cognome nel caso di cittadini stranieri

Nel caso di cittadini stranieri prevale la legge del paese straniero, pertanto, l’attribuzione del cognome sarà attestato dall’Autorità straniera, ai sensi dell’art. 24 della Legge 218/95.

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Ultima modifica: 6 Febbraio 2020 alle 14:19
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